Gestire i casi Covid in Azienda
PROTOCOLLO COVID PER LE AZIENDE versione 10.11.2020
- positività a test per SARS-CoV 2 di un lavoratore
Il Dipartimento di Prevenzione riceve il dato di positività al tampone molecolare dal laboratorio aziendale o da un laboratorio accreditato (se il test è effettuato in regime privato) e un operatore dedicato alla presa in carico procede all’indagine epidemiologica intervistando il caso positivo. Attraverso l’intervista strutturata si ricostruisce la rete dei contatti a rischio (o “stretti”) (box 1).
Si invitano comunque le aziende che vengono a conoscenza di un caso positivo tra i propri dipendenti, di segnalare il fatto a coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it . Un duplice canale informativo non può infatti che migliorare la conoscenza del caso e la rapidità della presa in carico.
L’incremento dei casi positivi delle ultime settimane ha comportato un ritardo delle prese in carico da parte del dipartimento di prevenzione, per cui è fondamentale la collaborazione dell’azienda, del Medico competente e del referente covid aziendale.
- identificazione dei contatti del lavoratore positivo
In caso di lavoratore positivo al Covid19, sarà richiesto all’Azienda il supporto alla ricostruzione di eventuali contatti stretti (box 1) tra i colleghi di lavoro (o fornitori, clienti etc.) identificati con il supporto del Medico Competente, dei quali si richiederà l’elenco, con dati anagrafici, Comune di residenza e recapito telefonico.
Il caso positivo viene sottoposto ad isolamento fiduciario di 10 giorni , trascorsi i quali effettuerà 1 tampone molecolare necessario alla verifica di guarigione.
Nel caso permanesse la positività, l’isolamento sarà prolungato di 7 giorni e il test molecolare sarà ripetuto, fino alla negativizzazione (guarigione). Il caso che risultasse ancora positivo, senza sintomi, al 21° giorno sarà giudicato guarito e avrà concluso l’isolamento.
NB L’invio dei dipendenti presso le sedi Aulss2 ad effettuare il tampone non è iniziativa che spetta all’Azienda. I lavoratori da inviare ai test, laddove necessario, saranno individuati dal Dipartimento di Prevenzione sulla base dell’indagine epidemiologica e con la collaborazione delle aziende o del Medico Competente o del referente covid aziendale.
- guarigione del caso positivo
Viene certificata quando, trascorsi i giorni di isolamento, il soggetto viene sottoposto a tampone molecolare e questo risulta negativo. I lavoratori con certificato di guarigione possono riprendere l’attività lavorativa.
- dipendente "contatto stretto" di soggetto positivo
Il contatto stretto, come definito al box 1, deve rimanere in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto a rischio con il caso positivo. Gli viene proposto un tampone il prima possibile ed un secondo tampone in 10° giornata.
NB. In caso di negatività al primo tampone, la quarantena deve essere comunque completata.
- contatto stretto negativo al tampone di fine quarantena, ma con convivente ancora positivo
In caso di bassa compliance o situazioni abitative in cui non vi è garanzia che l’isolamento sia rigorosamente osservato, il contatto stretto è trattenuto ancora in quarantena orientativamente per altri 10 giorni, con nuovo test finale. Invece, nei casi in cui l’isolamento è stato efficacemente attuato, può essere riammesso in collettività con rinforzo delle raccomandazioni sulle misure comportamentali.
Box 1.
Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
● una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
● una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
● una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
● una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, ufficio) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
● una persona che ha viaggiato condividendo per molte ore con altri lavoratori l’abitacolo dell’auto/furgone, etc.
- dipendente con certificato medico per malattia non specificata
Può essere riammesso al lavoro senza ulteriori accertamenti.
- lavoratore con figlio, frequentante scuola o altra comunità infantile, che presenta sintomi sospetti e in
attesa di referto di tampone diagnostico
- il genitore resterà a casa fino all’esito del tampone del figlio solo se la valutazione clinica da parte del Pediatra depone fortemente per covid.
- compagno di scuola del figlio del dipendente positivo e figlio del dipendente in quarantena in quanto ‘contatto stretto’
Il genitore può continuare a lavorare; eventuali evoluzioni della situazione saranno gestite dal Dipartimento di Prevenzione.
Si ricorda inoltre che con certificazione di quarantena del bambino si può accedere allo smart working o a permessi retribuiti al 50% (come da DL 111/20).
- lavoratori e viaggi
1. Persone che nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia hanno soggiornato SOLO nei seguenti Paesi:
Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.
Non vi è alcuna restrizione, ad esclusione delle persone che svolgono attività di assistenza e cura di disabili o anziani (badanti). Queste persone devono eseguire un tampone ed effettuare l’isolamento fino all’esito negativo del tampone.
2. Persone che nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia hanno soggiornato in:
Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (inclusi Isole del Canale, Gibilterra, Isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).
Oltre a segnalare il proprio rientro compilando il modulo reperibile al link indicato nella sezione rientro
viaggiatori nel tema covid del sito AULSS2 o nella risposta automatica alla mail coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it
devono anche:
a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
in alternativa:
b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento ed in questo caso devono restare in isolamento fiduciario, in attesa dell’esito del test.
3. Ingressi vietati
Divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti Paesi:
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.
Sarà comunque consentito il rientro alla propria residenza/domicilio da questi Stati per i soli cittadini italiani presentando un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Inoltre questi cittadini dovranno comunque effettuare un isolamento per 14 giorni e segnalare il proprio rientro compilando il modulo al link
4. Persone che nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia hanno soggiornato nei Paesi NON presenti ai punti 1, 2 o 3:
L’ingresso in Italia può essere effettuato SOLO per motivi di assoluta urgenza, lavoro, studio, salute e rientro presso la propria residenza/domicilio.
Le persone provenienti da questi Paesi devono effettuare un isolamento per 14 giorni dando notifica immediata al momento del rientro al Dipartimento di Prevenzione che predispone l’isolamento domiciliare fiduciario compilando il modulo al link
5. Eccezioni all'obbligo di isolamento
1. A chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario.
2. A chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario.
3. Ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C* e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (NB: ingresso finalizzato al lavoro, non rientro da trasferta).
4. Al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
5. Ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
6. Al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.
7. Ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni.
8. Agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Le eccezioni sopra indicate NON valgono per i rientri da: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana,. In questi casi è sempre prevista la quarantena.
(per questi Stati inoltre, l’ingresso in Italia è consentito solo ai cittadini UE e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio)
La permanenza al proprio domicilio durante il periodo di quarantena è un obbligo di legge e il mancato rispetto di tal obbligo può comportare sanzioni penali ed amministrative.
Non sarà possibile terminare in anticipo l'isolamento previsto di 14 giorni nemmeno a fronte di uno o più tamponi negativi eseguiti in corso di quarantena.
I tamponi richiesti da altri Stati, per lavoratori che escono dall’Italia, devono essere fatti in regime privato presso laboratori esterni accreditati.
- lavoratore intercettato all’ingresso con febbre > a 37,5°C o lavoratore che accusa sintomi dopo essere entrato in azienda
In entrambe le situazioni, i lavoratori saranno momentaneamente forniti di mascherine e isolati ovvero sistemati in un luogo lontano dagli altri lavoratori. Se non si dispone di locali da adibire all’isolamento, potranno utilizzarsi aree delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale dove il lavoratore potrà soggiornare il tempo necessario ad organizzare il trasporto in sicurezza al domicilio, secondo procedura aziendale preventivamente predisposta.
Al domicilio il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso.
Conviene ricordare che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e deve avvenire ai sensi della disciplina sulla privacy vigente.
Promemoria privacy
1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con
riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei
dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato
positivo al COVID-19);
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con oggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
NB
Attualmente l’Azienda Ulss 2 non effettua tamponi molecolari per ricerca di SARS CoV2 in regime di compartecipazione (ticket) né in regime privato.
Le Aziende che intendono procedere a screening dei dipendenti al di fuori di situazioni particolari (es. numero rilevante di casi contemporanei; più casi secondari nel gruppo dei contatti; situazioni ambientali ad alto rischio) in cui l’estensione dei test è definita dal Dipartimento di Prevenzione, devono provvedervi in regime privato, presso laboratori accreditati dalla Regione Veneto (su quest’ultima caratteristica invitiamo a fare attenzione).
Riferimenti utili
Recapiti Unità di crisi Covid del Dipartimento Prevenzione Ulss 2 (UCDP)
Coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it
Tel. 0422 323888-323702-323705
https://www.aulss2.veneto.it/coronavirus-informazioni
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020
Ordinanza Min Salute 7 ottobre 2020
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/nuovo-coronavirus
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadiniitaliani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
A cura di Dipartimento di Prevenzione Aulss 2
Info: coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it