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Plastic tax - confermato il rinvio al 2022

Nel decreto “Sostegni” bis - approvato nel CDM del 20/05/2021 e in via di pubb. in GU - è previsto un nuovo differimento della disciplina della c.d. “plastic tax”. Per effetto di quanto previsto dal DL Sostegni bis, l'imposta sarà applicabile a partire dal 01/01/2022.

Si tratta dell’ennesimo rinvio: l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica monouso (MACSI), originariamente fissata a luglio 2020, è già stata spostata al 1° gennaio 2021 dal decreto Rilancio, quindi al 1° luglio 2021 con la legge di Bilancio.

L’imposta si applica su sui manufatti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce , realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per un utilizzo plurimo durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono considerati MACSI: i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche; i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

L’imposta non è dovuta: sui manufatti che risultino compostabili in conformità alla norma UNLEN 13432; sulle siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'art. 57, legge n. 289/2002.

Obbligato al pagamento dell’imposta è:

per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato: il fabbricante,

per i manufatti proveniente da altri Stati UE: il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato

per i manufatti provenienti da Paesi extra UE: l’importatore


Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali è già stata pagata l’imposta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche.

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