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STATUTO SOCIALE

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA –

ASCOM MANDAMENTO CASTELFRANCO VENETO

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

ART. 1

DENOMINAZIONE

1. Confcommercio - Imprese per l'Italia - ASCOM, Mandamento di Castelfranco Veneto è l'Associazione degli operatori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo del Mandamento di Castelfranco Veneto (di seguito denominata in breve anche Associazione).

2. L'Associazione costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza delle imprese, delle attività professionali e dei lavori autonomi che operano nei territori di cui al successivo art. 3 e che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti in genere.

 

ART. 2

APPARTENENZA AL SISTEMA CONFEDERALE

1. L'Associazione aderisce alla “Confederazione   Generale   Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo” (in breve anche Confcommercio Imprese per l’Italia o Confederazione), per il tramite dell’associazione   Confcommercio Imprese per l'Italia Unione Provinciale di Treviso (di seguito denominata in breve anche Unione) e quindi al sistema confederale della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (di seguito denominata in breve anche Confcommercio - Imprese per l'Italia). 

2. L'Associazione accetta e rispetta integralmente lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e i Deliberati degli organi sociali dell’Unione e di Confcommercio Imprese per l'Italia.

3. L'Associazione usa, conformemente a quanto previsto nell'ordinamento confederale, la denominazione Confcommercio - Imprese per l'Italia ed il logo definito da Confcommercio Imprese per l'Italia, accettando le norme previste dall’art. 25, comma 1, lett. h) dello Statuto dell’Unione e dall’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale.

 

ART. 3

AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. L'Associazione rappresenta in via esclusiva la Confcommercio Imprese per l'Italia nei seguenti territori: Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago.

ART. 4

SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale in Castelfranco Veneto. La sua durata è illimitata.

 

ART. 5

AUTONOMIA ASSOCIATIVA

1. L'Associazione è volontaria, senza fini di lucro, democratica e pluralista.

2. L'Associazione è libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici e non può svolgere attività politica.

  

ART. 6

PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI

1. L'Associazione si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo. In tal spirito informa, conformemente a quanto previsto dal sistema confederale, il proprio Statuto ai seguenti principi:

a. la libertà associativa, come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

b. il pluralismo delle forme d'impresa, quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;

c. la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini di uno sviluppo equo, integrato e sostenibile;

d. l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità organizzata e non;

e. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che il sistema confederale propugna nel Paese;

f. lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

g. la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale per dare concretezza ai valori ispiratori dell'Associazione;

h. la solidarietà all'interno dell'Associazione e nei confronti degli associati, come carattere primario della sua natura associativa;

i. l'europeismo, quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

 

ART. 7

SCOPI

1. L'Associazione, in conformità al sistema confederale di appartenenza, ha per scopi:

a. la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l'azione;

b. la tutela e la rappresentanza delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi e dei settori economici che si riconoscono nel sistema, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che operano nel territorio di sua pertinenza. La tutela e la rappresentanza degli associati si attua, anche attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico, sociale e sindacale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e rappresentanza, l'Associazione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati;

c. la valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che operano nel territorio di rappresentanza e che si riconoscono nel sistema; il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite l'impegno costante per la crescita del sistema associativo;

d. l'organizzazione e l'erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese e agli imprenditori, ai lavoratori autonomi, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che aderiscono al sistema associativo ed operano nel territorio di rappresentanza, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e. l'attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza;

f. la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali, sindacali e culturali nell’ambito territoriale di competenza e, in raccordo con l’Unione, con enti, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

g. l'unità organizzativa e di tutela sindacale.

2. L’Associazione stabilisce e mantiene rapporti di reciproca collaborazione con le Associazioni territoriali che compongono l’Unione, per la migliore utilizzazione e pianificazione del lavoro comune, con il fine di rendere più efficace e rapido il conseguimento degli scopi sociali nelle questioni di interesse generale.

 

ART.8

FUNZIONI

1. L'Associazione svolge in particolare le seguenti funzioni:

a. riunisce i singoli associati, con particolare riguardo alle categorie commerciali, turistiche, professionali e dei servizi in genere, per svilupparne e coordinarne l'attività sindacale;

b. opera nella ricerca, nell'attivazione, nella sperimentazione e nella gestione di iniziative atte a concretizzare gli scopi prefissi nell'interesse degli associati;

c. promuove ed attua iniziative dirette alla tutela e all'assistenza morale, sociale, economica e professionale degli associati, fornendo agli stessi i servizi, i mezzi e le informazioni necessarie per realizzare la partecipazione loro e delle categorie commerciali, professionali, autonome, turistiche e dei servizi in genere, alle attività di interesse collettivo;

d. pone in essere tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza e la consulenza necessarie per soddisfare ogni esigenza degli associati; fornisce agli associati, direttamente con la propria struttura o a mezzo terzi, anche servizi di informazione, formazione professionale e di assistenza tecnica, di consulenza e di assistenza politico-sindacale e tecnico-legale in materia fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, di lavoro, previdenza ed assistenza, nonché in qualsiasi altra materia connessa all'attività svolta dagli associati;

e. studia e propone la soluzione dei problemi economici e sociali collettivi degli associati; promuove e favorisce la realizzazione di iniziative volte ad incrementare l'attività commerciale, professionale, turistica, dei servizi e d'impresa in genere nel territorio di rappresentanza, anche in collaborazione con altri Enti;

f. assiste gli associati in ogni settore connesso alla loro qualità di operatori economici;

g. promuove attività di carattere assistenziale, formativo, educativo a favore degli associati e delle loro famiglie;

h. cura nell'interesse degli associati le relazioni con gli enti locali, regionali, nazionali ed internazionali nel rispetto degli ambiti di rappresentanza stabiliti dal sistema confederale;

i. designa e nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, commissioni, congressi, convegni e riunioni nelle quali la rappresentanza sia richiesta, ammessa o prevista;

j. rappresenta ed assiste gli associati nelle vertenze di lavoro e nella stipulazione dei contratti e accordi di lavoro individuali e collettivi, questi ultimi in conformità alle linee guida e alle procedure definite dal sistema confederale;

k. favorisce, d’intesa con l’Unione e gli altri livelli del sistema provinciale, l’attivazione di sinergie, la costituzione ed il funzionamento di articolazioni organizzative comuni;

l. espleta ogni altro compito che sia ad essa conferita dalle leggi, regolamenti e da disposizioni di Autorità Pubbliche, o dai deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

2. L'Associazione può promuovere, costituire, aderire, partecipare, anche in forma azionaria, ad enti, associazioni, fondazioni o società di qualunque forma giuridica allo scopo di perseguire i propri scopi e funzioni statutarie, e purché tali organismi abbiano scopi in armonia con quelli del presente Statuto e del sistema confederale di appartenenza. 

3. L'Associazione, allo scopo di perseguire i propri scopi e funzioni statutarie, può acquistare e vendere beni mobili, immobili e mobili registrati, contrarre mutui, concedere ipoteche, fideiussioni e garanzie in genere, nonché compiere ogni altra operazione commerciale, economica e finanziaria.

 

ART. 9

CODICE ETICO

1. L'Associazione accetta, rispetta e fa proprio il Codice Etico di Confcommercio-Imprese per l'Italia, facendolo parte integrante del presente Statuto.

2. Il Codice Etico ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema associativo che, aderendo all'Associazione, si impegna a rispettarlo.

 

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

 

ART. 10

REQUISITI DI ADESIONE 

1. Possono essere associati dell'Associazione:

a) ogni impresa, imprenditore, professionista e lavoratore autonomo;

b) ogni imprenditore, professionista, lavoratore autonomo anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia;

c) gli enti e le organizzazioni le cui finalità siano in armonia con quelle dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce condizioni e modalità di adesione.

 

ART. 11

MODALITA' DI ADESIONE

1. Per poter diventare associato bisogna presentare domanda di adesione diretta al Presidente, impegnandosi ad accettare le clausole del presente Statuto nonché dello statuto dell’Unione e della Confederazione, il Codice Etico, i deliberati degli organi associativi dell’Associazione, dell’Unione e della Confederazione e la disciplina associativa.

2. Eccezion fatta per quanto previsto all'art. 10 lett. c), sulla domanda di adesione delibera il Presidente. Qualora la domanda venga respinta, il richiedente può presentare ricorso al Comitato dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata a.r. del provvedimento.

3. La domanda di ammissione si intende in ogni caso accettata se, entro tre mesi dalla sua presentazione, il richiedente non riceva contraria comunicazione.

 

ART. 12

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Ciascun Socio, che entra a far parte dell’Associazione, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto, dallo Statuto dell’Unione e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest’ultimo, a quanto previsto all’art. 9.

2. L'adesione all'Associazione attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, del Codice Etico e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione, nonché dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell’Unione, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale dell’Unione, nonché dello Statuto e dei deliberati degli Organi confederali.

3. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni in conformità con quanto previsto dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto, dallo Statuto di Unione e da quello confederale. 

5. I soci che non siano in regola con il versamento dei contributi associativi, in corso e/o pregressi e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l’Associazione, non possono essere eletti né esercitare i rispettivi diritti associativi.

ART. 13

DURATA RAPPORTO ASSOCIATIVO - RECESSO

1. L'adesione all'Associazione impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di adesione.

2. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso da presentare al Presidente dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno.

3. Il recesso non esonera l'associato dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi fino alla scadenza del triennio.

 

ART. 14

DECADENZA

1. La qualità di associato si perde:

a) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

b) per recesso da presentare a norma dell'art. 13;

c) per morte della persona fisica che esercita le attività di cui all'art. 10 in forma individuale; 

d) per esclusione ai sensi del successivo art. 15.

2. In ogni caso la perdita della qualità di associato comporta la rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

3. Eccezion fatta per quanto previsto dall'articolo 13 comma 3, in caso di perdita della qualità di associato, questi è tenuto al pagamento dei contributi associativi relativi all'anno in corso.

 

ART. 15

ESCLUSIONE

1. L'esclusione dall'Associazione è deliberata per gravi motivi. Costituiscono gravi motivi:

a. aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea;

b. condotta contraria agli interessi del regolare svolgimento dell'attività associativa. Integrano, a titolo non esaustivo, tale condotta: comportamenti che ledono l'unità di intenti e la coesione all'interno dell'Associazione; contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi dell'Associazione; condotte denigratore nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi vertici; critiche all'operato dell'Associazione e/o dei suoi vertici al di fuori degli organi sociali; 

c. grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto;

d. adesione ad organizzazioni, anche similari, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli svolti dall'Associazione;

e. morosità, intendendosi per tale il mancato pagamento dei contributi associativi per oltre due anni.

2. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, l'associato escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che deciderà entro i successivi trenta giorni. 

 

ART. 16

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. I Soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere dell’Associazione, dell’Unione e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi, anche in considerazione della categoria di appartenenza, della dimensione economica e della reddittività del settore.

2. I Soci, aventi personale dipendente, sono tenuti inoltre a corrispondere annualmente un contributo di assistenza contrattuale integrativo commisurato al complesso delle retribuzioni denunciate annualmente per il proprio personale dipendente agli Istituti Previdenziali ed assistenziali.

3. I Soci sono tenuti, infine, a corrispondere eventuali contributi fissati annualmente dall’Unione, da “Confcommercio – Imprese per l’Italia” o dalle Federazioni Nazionali, aderenti a Confcommercio, di riferimento del Socio.

4. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il Socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

5.I Sindacati di Categoria o di Settore di cui al successivo articolo 17 potranno deliberare, su autorizzazione del Consiglio di Presidenza dell’Unione, per gli associati appartenenti alla categoria o al settore rappresentato una quota associativa aggiuntiva che andrà riscossa dall’Associazione unitamente alla quota associativa.

6. L’Associazione ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura degli associati nei suoi riguardi, con credito o somme di loro pertinenza disponibili presso la stessa.

7. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

8. Il Socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

ART. 17

SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA O DI SETTORE

1. L’adesione dell’impresa, dell’imprenditore, del professionista, del lavoratore autonomo all’Associazione comporta l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica. L’adesione dell’associato all’associazione costituente territorialmente competente comporta pertanto l’automatica e contestuale adesione all’associazione sindacale di categoria e viceversa.

2. Gli associati sono organizzati in Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore, riunenti gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro facenti parte dello stesso comparto merceologico, ovvero in settori omogenei composti da categorie affini sotto il profilo dell’attività svolta o sotto quello della tutela sindacale. Tali strutture tutelano gli interessi delle categorie, delle imprese, dei professionisti e dei datori di lavoro in genere che li costituiscono e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche di settore, d’intesa con l’Unione e le competenti associazioni nazionali di categoria.

3. Per uno stesso settore di attività non può essere costituito più di un organismo di rappresentanza. L’Unione non ammette più di un Sindacato provinciale di Settore o di Categoria per lo stesso ambito di rappresentanza settoriale e categoriale. L’Unione non ammette la costituzione o l’ammissione di un Sindacato Provinciale di Settore o di Categoria che abbia lo stesso ambito di rappresentanza settoriale e categoriale di un Sindacato o di una Federazione già rappresentata in seno ai livelli nazionale e regionale di “Confcommercio – Imprese per l’Italia” e che non vi aderisca, salvo autorizzazione da parte della Confederazione o del corrispondente Sindacato/Federazione di livello nazionale o regionale.

4. La costituzione ed il funzionamento dei Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore sono regolati dallo Statuto dell’Unione. Organi dei Sindacati di Categoria o di Settore sono l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

5. I Sindacati Provinciali di Categoria e di Settore formano le Sezioni: a) Terziario (Commercio, Servizi, Professioni, Trasporto e Logistica); b) Turismo (Pubblici Esercizi, Alberghi e Ricettivo, Agenzie Viaggio, Servizi Turistici).

 

ART. 18

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

1. Presso l’Unione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

2. Scopo del Gruppo è quello di concorrere all’organizzazione, alla tutela e alla promozione degli interessi rappresentati dall’Unione con particolare riguardo ai profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici. A tal fine il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli organi associativi dell’Unione e dei soci costituenti, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti organi associativi provinciali e territoriali.

3. Il funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori è regolato dallo Statuto dell’Unione. Organi del Gruppo Giovani Imprenditori sono l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

 

ART. 19

GRUPPO TERZIARIO DONNA

1. Presso l’Unione è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate, anche uscite dall’attività per motivi di anzianità o vecchiaia.

2. Scopo del Gruppo è quello di concorrere all’organizzazione, alla tutela e alla promozione degli interessi rappresentati dall’Unione, con particolare riguardo ai profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici. A tal fine il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dell’Unione e dei soci costituenti, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti organi associativi provinciali e territoriali.

3. Il funzionamento del Gruppo Terziario Donna è regolato dallo Statuto dell’Unione. Organi del Gruppo Terziario Donna sono l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

 

ART. 20

DELEGAZIONI COMUNALI, ASSEMBLEE COMUALI E PRESIDENTI DI DELEGAZIONE

1. Per la trattazione di problemi di carattere locale, in ogni Comune del territorio di competenza dell'Associazione è istituita una Delegazione comunale, composta da 3 a 7 membri, alla quale fanno riferimento tutti gli associati aventi sede nel Comune.

2. Organo della Delegazione Comunale è l'Assemblea degli associati del Comune, formata dagli associati aventi sede commerciale nel Comune, la quale elegge a maggioranza, con votazione a scheda segreta, la Delegazione comunale. La Delegazione Comunale così nominata, nomina successivamente, fra i delegati eletti, a maggioranza, il Presidente di Delegazione.

3. L'Assemblea Comunale viene convocata dal Presidente dell'Associazione con le stesse modalità dell'Assemblea Generale ogni qualvolta particolari interessi lo richiedano, oppure su richiesta di almeno un quinto degli associati aventi sede commerciale nel Comune di riferimento.

4. Le delibere dell'Assemblea comunale, per essere valide e vincolanti per tutti i soci del Comune, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

5. Il verbale dell'Assemblea comunale sarà depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione dei membri del Consiglio Direttivo, e sarà consultabile dall'associato che ne abbia interesse

6. Alle riunioni dell'Assemblea degli associati del Comune potranno partecipare altresì i membri del Consiglio Direttivo, nonché il Direttore dell'Associazione.

 

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI: DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART.  21

COMPOSIZIONE

1. I componenti elettivi degli organi associativi collegiali e monocratici possono essere imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, anche usciti dall'attività per anzianità o vecchiaia con i limiti previsti al successivo art. 25, ovvero con deleghe operative collaboratori familiari degli stessi, nonché legali rappresentanti di società ovvero con deleghe operative soci della società, che aderiscono all'Associazione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto e che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi in corso e/o pregressi, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso l’Associazione. 

2.  Non possono ricoprire cariche associative coloro che si siano resi responsabili di violazione del presente Statuto, di quello dell’Unione e di quello Confederale, del Codice Etico, di Regolamenti o di Deliberati degli Organi dell’Associazione, dell’Unione e della Confederazione. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. 

3. È ammessa la rieleggibilità dei componenti, salvo quanto disposto all'art. 25 per il Presidente. 

4. Le cariche sociali ricoperte dagli associati sono a titolo gratuito, salvo il rimborso spese per l'espletamento degli incarichi ricevuti.

5. I componenti degli organi associativi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

 

ART. 22

INCOMPATIBILITA'

1. La carica di Presidente, Vice Presidente Vicario e di Presidente della Delegazione Comunale è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che per esplicita previsione statutaria e /o per costante impostazione programmatica siano collegati ai partiti politici.

2. La disposizione di incompatibilità di cui al comma 1 si applica anche alla carica di membro del Consiglio Direttivo, con deroga alle cariche di Consigliere Comunale o Consigliere Circoscrizionale.

3.La disposizione di cui al primo comma di questo articolo si applica anche al Direttore.

4. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

 

ART. 23

RISPETTO DEI REQUISITI

1. I candidati alle cariche associative si impegnano ad attestare il possesso dei requisiti previsti nei precedenti articoli 21 commi 1 e 2, e 22 ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

2. La certificazione comprovante l'eleggibilità è di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti previsti dall' articolo 21, comma 1 e 2, e l'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo di cui all'art. 22, comporta la decadenza di diritto dalla carica associativa ricoperta. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza o, in caso di organo monocratico, con delibera dell'organo sociale che lo ha eletto o nominato; la decadenza del Presidente della Delegazione Comunale è dichiarata con delibera dal Consiglio Direttivo. La delibera di decadenza è comunicata a mezzo lettera raccomandata al componente decaduto entro 10 giorni dalla sua adozione. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera, il componente decaduto può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera di decadenza. 

4. In caso di decadenza dalla carica di consigliere, si applica per supplire alla carica vacante quanto disposto dall'art. 30 comma 4. In caso di decadenza dalla carica di Presidente, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31 comma 4 e 30 comma 4. In caso di decadenza dalla carica degli altri organi, si provvederà alla nomina di altro membro avente i requisiti di cui agli art. 21 e 22 in luogo di quello decaduto, alla prima riunione utile dell'organo elettivo. Analoga disposizione si applica nel caso in cui un componente di un organo sociale venga, per qualsiasi causa, a mancare in corso di esercizio. I componenti così eletti o nominati dureranno in carico sino alla scadenza del mandato dell'organo di appartenenza.

ART. 24

DURATA

1. Tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.

 

ART. 25

RIELEGGIBILITA' DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. 

 

TITOLO IV

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

ART. 26

ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti; 

e) il Collegio dei Probiviri.

2. L’avviso di convocazione degli organi collegiali può prevedere che l’intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l’esercizio del diritto di voto. L’avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

 

ART. 27

ASSEMBLEA GENERALE- COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti gli associati.

2. L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 Giugno mediante invito personale del Presidente. L'Assemblea Generale può essere convocata in qualsiasi luogo del territorio mandamentale.

3. L'Assemblea Generale è altresì convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, almeno un quinto degli associati. Il Presidente, in tali casi, provvede alla convocazione dell'Assemblea Generale.

4. In caso di inerzia da parte del Presidente alla convocazione dell'Assemblea Generale provvede il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente.

5. La convocazione dell'Assemblea Generale è effettuata a mezzo lettera o telegramma o fax o posta elettronica certificata o con pubblicazione sulla stampa locale almeno 8 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata fino a 24 ore prima della data della riunione senza formalità.

6. La convocazione è inviata ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali hanno facoltà di intervenire.

7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione. 

8. L'Assemblea Generale ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti, in persona o per delega, la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in persona o per delega. 

9. Ad ogni componente spetta un voto. Ogni componente può rappresentare non più di un altro associato mediante delega scritta.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

11. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente, il quale può delegare un altro componente dell'Assemblea stessa. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea Generale è presieduta dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche dei due Vice Presidente, l'Assemblea Generale provvederà alla nomina del proprio Presidente scegliendolo fra uno degli associati presenti.

12. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da un dipendente dell'Associazione stessa. Gli scrutatori sono nominati in numero di due dall'Assemblea Generale fra i propri componenti.

13. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente dell'Assemblea Generale, salvo quanto prescritto al successivo comma per la nomina delle cariche sociali.

14. La votazione delle cariche sociali ha luogo a scheda segreta.

15. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea Generale, per quanto non disposto nel presente articolo, sono stabilite dal Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza, dal Presidente.

 

ART. 28

ASSEMBLEA GENERALE: COMPETENZE

1. L'Assemblea Generale è ordinaria o straordinaria.

2. Spetta all'Assemblea Generale ordinaria:

a) approvare rendiconto consuntivo e Conto preventivo;

b) approvare la relazione morale del Presidente e la relazione finanziaria;

c) eleggere 11 (undici) consiglieri scelti in una lista di associati candidati. Gli associati usciti dall'attività per anzianità o vecchiaia non potranno essere eletti come consiglieri in un numero superiore a 2 (due). La lista dei candidati al Consiglio Direttivo è composta dai membri del Consiglio Direttivo uscente, dai Presidenti delle Delegazioni comunali nonché da coloro che abbiano depositato la loro candidatura presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale. Tutti i candidati devono attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 21 e 22.

Gli undici membri del Consiglio Direttivo sono proclamati eletti fra i soci che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, avrà precedenza il candidato anagraficamente più anziano.

d) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, scelti in una lista di candidati composta dal Consiglio Direttivo;

e) nominare il Collegio dei Probiviri, scelti in una lista di candidati composta dal Consiglio Direttivo;

f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

g) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto nonché su ogni argomento attinente agli scopi sociali, sottoposto, per la sua particolare importanza, al suo esame dal Consiglio Direttivo. 

3. Spetta all'Assemblea Generale in sede straordinaria, convocata e tenuta con le modalità previste nei precedenti articoli, con la presenza di almeno il 75% dei suoi componenti ed il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti:

a) deliberare di recedere da Unione e quindi dal sistema confederale;

b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

c) nominare i liquidatori.

4. Spetta all'Assemblea Generale in sede straordinaria, convocata e tenuta con le modalità previste nel precedente articolo, con il voto favorevole del 75% dei presenti, modificare lo Statuto dell'Associazione.

5. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente all’Unione, l’Associazione si impegna alla certificazione dell’ultimo rendiconto precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall’Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

 

ART. 29

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) consiglieri eletti dall'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente Vicario.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Direttore che funge da segretario o, in caso di suo impedimento, un dipendente incaricato. Possono altresì partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, i Delegati Comunali che non risultassero direttamente rappresentati nel Consiglio Direttivo, previo invito del Presidente, ogni qualvolta vi siano tematiche riguardanti il Comune rappresentato.

3. Al Consiglio Direttivo spetta:

a) determinare le linee di politica sindacale e generale dell’Associazione in coerenza con le finalità e gli scopi statutari di Unione e adottare i provvedimenti necessari per conseguire gli scopi e le funzioni sociali, tenendo conto anche delle deliberazioni sindacali degli associati;

b) promuovere indagini, discussioni ed azione di interesse collettivo degli associati in armonia con gli scopi e funzioni sociali;

c) nominare tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione. Il Presidente viene eletto con il voto favorevole di almeno sette consiglieri; nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza qui prevista, si ripete la votazione e qualora anche con la nuova votazione non venga raggiunta la predetta maggioranza, si ripeterà nuovamente la votazione; nella votazione così ripetuta la nomina del Presidente viene decisa a maggioranza dei consiglieri presenti; 

d) nominare tra i suoi componenti due Vice Presidenti. Il Vice Presidente anagraficamente più anziano assumerà le funzioni di Vice Presidente Vicario;

e) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione su proposta del Presidente;

f) predisporre ogni anno il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente ed il conto preventivo da sottoporre all'Assemblea Generale;

g) deliberare sui criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, ed il riparto degli stessi e le modalità per la loro riscossione, comunicandoli all’Unione;

h) approvare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea Generale;

i) deliberare su ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia dal presente Statuto espressamente riservata ad altri organi statutari;

j) nominare commissioni e sottocommissioni tecniche qualora particolari ragioni di opportunità, anche legate ad una singola fattispecie, lo impongano;

k) deliberare, nel rispetto del presente Statuto, su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

l) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

4. Il Consiglio Direttivo può dotarsi di un proprio regolamento interno atto a regolare anche il concetto di specifico e giustificato motivo di cui al comma quarto del successivo articolo.

 

ART. 30

CONSIGLIO DIRETTIVO - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente almeno una volta al bimestre, o, ogni qualvolta interessi particolari lo richiedano e ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri. In tal caso, il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. 

2. La convocazione viene fatta a cura del Presidente dell'Associazione, anche a mezzo fax o posta elettronica, indicando il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in discussione. In caso di urgenza, il Presidente può provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo senza formalità alcuna.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente.

4. Qualora un Consigliere non partecipi in un anno ad almeno tre riunioni senza specifico e giustificato motivo, decade dalla carica e verrà nominato in sua vece l'associato che all'ultima Assemblea Generale di nomina delle cariche sociali ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di parità di voti fra i primi due soci non eletti, avrà precedenza l'associato anagraficamente più anziano. 

5. La convocazione della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'Assemblea Generale elettiva, è indetta entro trenta giorni dal Presidente uscente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal consigliere che ha ricevuto dall'Assemblea Generale elettiva il maggior numero di voti. 

6. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con la presenza di almeno sei dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 

7. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente.

 

ART. 31

PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. 

2. Il Presidente:

a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente Vicario, al Vice Presidente e al Direttore;

b) ha la rappresentanza politica dell’Associazione ed   esercita potere di impulso e vigilanza su tutto il sistema associativo;

c) convoca a suo giudizio tutti gli organi dell'Associazione;

d) dà le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;

e) propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore Generale;

f) ha la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, propone querele nell'interesse dell'Associazione, accetta remissioni di querela e dispone la costituzione di parte civile dell'Associazione nei procedimenti penali in cui l'Associazione sia parte offesa; 

g) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a favore dell'Associazione, salva successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

h) esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto.

3. Il Presidente può delegare ai Vice-Presidenti o al Direttore alcune mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto.

4. In caso di impedimento o di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario assume tutte le funzioni demandate dal presente Statuto al Presidente, quale Presidente interinale. In caso di vacanza anche della carica di Vice Presidente Vicario, previa assunzione della carica di Presidente interinale da parte del Vice Presidente, entro sessanta giorni dall'evento che ha determinato la vacanza, il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per la nuova nomina del Presidente e del Vice Presidente Vicario.

 

ART. 32

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale in numero di tre membri e un supplente, anche fra persone non associate.

2. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nella sua prima riunione convocata dal più anziano d'età, fra i suoi componenti il Presidente del Collegio. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

4. I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e, con l'assistenza del Direttore, sono tenuti a compilare alla fine di ogni esercizio un rapporto sul consuntivo annuale dell'Associazione e presentarlo all'Assemblea Generale, assieme al bilancio annuale. Almeno quattro volte all'anno dovranno esaminare la situazione finanziaria associativa. Valgono nei loro confronti, ove applicabili e compatibili con il presente Statuto e la natura associativa dell'Associazione, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo regolamento.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti decide a maggioranza dei suoi componenti. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

ART. 33

COMITATO DEI PROBIVIRI

1. Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale fra i non associati.

2. I Probiviri nominano tra loro il Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è eletto fra un libero professionista iscritto all'Albo degli Avvocati.

3. La carica di componente del Comitato dei Probiviri è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. Il Comitato dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

5. Il Comitato dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando con decisione inappellabile e vincolante sulle controversie tra associati, tra associati e Associazione, circa l'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione all'Associazione e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo;

b) consultiva: esprimendo pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o deliberati di Organi dell'Associazione, a richiesta di un Organo dell'Associazione;

c) di vigilanza: vigila sull'applicazione del Codice Etico.

6. Il Comitato dei Probiviri esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

7. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, il Comitato dei Probiviri emette la propria decisione e/o il parere richiesto entro trenta giorni.

8. Il Comitato dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente del Comitato dei Probiviri.

 

ART. 34

DIRETTORE

1. Il Direttore dell’Associazione è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

2. Il Direttore:

a. rappresenta la continuità amministrativa e sindacale dell'Associazione;

b. coadiuva il Presidente in ogni atto, rispondendo e dipendendo da lui esclusivamente e direttamente;

c. coadiuva ed assiste gli organi associativi nell'espletamento dei loro compiti, svolgendo anche le funzioni di segretario verbalizzante;

d. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi associativi;

e. è capo del personale, organizza, disciplina e sovraintende gli uffici dell'Associazione, assicurando il loro buon funzionamento;

f. assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico ed economico del personale, di assunzione o di licenziamento dello stesso;

g. provvede alla contabilizzazione dei fondi dell'Associazione effettuando pagamenti e riscossioni;

h. svolge, salvo delega ad appositi dipendenti dell'Associazione, le funzioni di cassiere;

i. ha la firma della corrispondenza degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici e degli atti che gli vengono delegati dal Presidente;

j. predispone annualmente i rendiconti consuntivi e i conti preventivi da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo;

k. può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

l. esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dagli organi sociali.

 

TITOLO V

RISORSE DEL SISTEMA

 

ART. 35

PATRIMONIO, PROVENTI E SPESE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a. dai beni immobili, mobili, titoli di credito e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altra causa vengano in possesso dell'Associazione;

b. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.

2. Le entrate sono costituite:

a. dai contributi annuali ordinari e straordinari a carico dei Soci e dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei Soci;

b. dalle somme incassate a rimborso spese per assistenza agli associati, per liberalità o per qualsiasi altro titolo;

c. dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali

3. Le spese sono costituite:

a. da spese generali, ivi comprese quelle per il personale;

b. da spese per l'organizzazione sindacale;

c. da spese per l'assistenza materiale e morale.

4. L’Associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

5. È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

6. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

 

ART. 36

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno.

 

ART. 37

RENDICONTO CONSUNTIVO E CONTO PREVENTIVO D'ESERCIZIO

1. Il rendiconto chiuso al 31 dicembre di ogni anno ed il conto preventivo per l'anno successivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono discussi e approvati dall'Assemblea Generale.

2. Il rendiconto consuntivo e il conto preventivo, la relazione morale e la relazione finanziaria rimangono a disposizione degli associati, presso la sede sociale, nei cinque giorni precedenti la data fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale.

 

ART. 38

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale nominerà uno o tre liquidatori determinandone i poteri e le modalità di azione e detterà le norme circa la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, tenendo conto che parte di tale patrimonio potrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, benefici ed assistenziali fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle disposizioni di legge.

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO 

 

ART. 39

RAPPORTI CON L’UNIONE

1. L’Associazione costituisce l’Unione insieme alle altre Associazioni Territoriali presenti nel territorio provinciale e di cui all’art. 9 dello statuto dell’Unione.

2. L’Associazione contribuisce, unitamente alle altre Associazioni Territoriali, al finanziamento dell’Unione in misura e secondo le modalità previste dagli organi dell’Unione.

3. L'Associazione riconosce che la denominazione Confcommercio - Imprese per l'Italia ed il relativo logo sono marchi registrati di proprietà di Confcommercio - Imprese per l'Italia e la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti al sistema confederale ed è condizionata alla permanenza del vincolo associativo ed all'appartenenza dell'Associazione al sistema stesso attraverso l'adesione all’Unione, nonché al rispetto delle norme dello statuto confederale. La concessione della denominazione confederale e del relativo logo alle Associazioni costituenti l’Unione spetta esclusivamente all’Unione che ne determina limiti, modalità e responsabilità; iii) l’Unione, in caso di trasgressione commessa con dolo o colpa grave delle norme sull’uso della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e del relativo logo, ferma e salva l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 dello Statuto dell’Unione, ha diritto di vietare al trasgressore l’utilizzazione della denominazione e/o del logo confederali, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Medesimi diritti sono riconosciuti alla Confederazione.

4. L'Associazione si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 47 dello Statuto dell’Unione. Accetta altresì la clausola compromissoria di cui all'art. 41 dello Statuto dell’Unione e si impegna ad accettare le decisioni del Collegio arbitrale di cui all'articolo medesimo.

5. L'Associazione accetta le norme in materia di iniziative di sostegno, nomina di un Delegato, Commissariamento, recesso ed esclusione di cui agli artt. 27, 28 29 e 30 dello Statuto dell’Unione.

6. L’Associazione si impegna altresì: i) a mettere a disposizione dell’Unione, su richiesta della stessa, i dati associativi, contabili e amministrativi sia dell’associazione che delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative controllate direttamente o indirettamente; ii) ad accettare che l’Unione verifichi, attraverso i propri Organi associativi, la permanenza dei requisiti previsti all’art. 25 dello Statuto dell’Unione.

7. L’Associazione si impegna ad inviare annualmente all’Unione i bilanci approvati accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore o Segretario Generale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili, nonché, con riferimento all’approvazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli organi elettivi, la certificazione di detto bilancio rilasciata da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

 

ART. 40

RINVIO

1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto dell’Unione e di Confcommercio - Imprese per l'Italia e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

 

ART. 41

NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore dalla data della delibera assembleare di approvazione dello stesso in tutte le sue disposizioni.

2. Agli effetti di cui all’art. 25, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente all’approvazione del presente Statuto.

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